Statuto

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Articolo 1
L’Opera della Primaziale Pisana, Fabbriceria della Cattedrale di Pisa, con sede in Piazza del Duomo n°17, è dotata di personalità giuridica per possesso di stato attestato dal Ministro dell’Interno in data 24 novembre 1987. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori di attività:

a) nella custodia, tutela, conservazione e manutenzione, nonché nella promozione dell’immagine e valorizzazione, senza ingerenza nei servizi di Culto, della Cattedrale, del Battistero, del Campanile, del Campo Santo monumentale, dell’Episcopio, della chiesa di San Ranierino, dei Musei e degli altri beni di sua pertinenza, soggetti al vincolo di cui alla Legge 1° Giugno 1939 n. 1089, provvedendo in particolare modo:
1) alla amministrazione, alla manutenzione, alla conservazione e al restauro dei beni patrimoniali ed avventizi a quanto sopra destinati;
2) all’acquisto e alla manutenzione degli arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa, alla sacrestia annessa e agli altri monumenti, e ad ogni altra spesa connessa o strumentale allo svolgimento delle predette attività che gravi per Statuto sul bilancio dell’Opera.

b) nella promozione della conoscenza della storia e dell’arte, in ogni sua forma e manifestazione culturale, che abbia riferimento al complesso monumentale e agli altri beni di sua pertinenza.

c) all’amministrazione, alle spese e alla manutenzione dei beni patrimoniali che eventualmente venissero destinati alle spese di ufficiatura e di Culto gravanti per Statuto sul bilancio dell’Opera, e non rientranti tra i beni soggetti al vincolo della Legge n. 1089/ 1939, nonché all’erogazione delle relative rendite;

d) a destinare inoltre alle spese di ufficiatura e di Culto il 5% delle rendite annuali con destinazione indeterminata o mista. Le rendite, come sopra, destinate a spese di ufficiatura e di Culto sono iscritte nel bilancio dell’Opera tra le partite di giro e vengono annualmente versate all’Ordinario Diocesano.
L’Opera è rappresentata dall’Operaio-Presidente.

Articolo 2

L’Opera provvede allo svolgimento delle attività istituzionali di cui all’Articolo 1 con i seguenti mezzi finanziari:
titoli di Stato e di enti pubblici italiani ed europei, obbligazioni e fondi di investimento obbligazionari italiani ed europei;
canoni di livello e di censi e proventi di alienazioni di beni;
rendite del debito pubblico;
rendite del patrimonio immobiliare;
proventi per tasse d’ingresso ai monumenti e ad ogni altro luogo ove, eventualmente, il pubblico sia ammesso a pagamento;
contributi a carico dello Stato;
contributi volontari dello Stato, di altri Enti e di privati, elargizioni e donazioni a qualsiasi titolo provenienti all’Opera;
diritti di riproduzione sotto qualsiasi forma del patrimonio amministrato dall’Opera;
altre entrate eventuali e diverse.

Articolo 3

L’Opera è amministrata dalla Deputazione (Consiglio di Amministrazione) composta da sette membri scelti tra concittadini di specchiata moralità, di ottima condotta e professanti la religione cattolica; essi sono nominati per un triennio, due dall’Ordinario Diocesano, e cinque dal Ministro degli Interni, sentito l’Ordinario Diocesano. A nomina avvenuta, l’Operaio-Presidente, nel rispetto della tradizione dei rapporti con la comunità pisana, ne dà comunicazione al Sindaco della città.
Non può essere nominato componente della Deputazione chi abbia rapporti d’interesse, proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado, con l’Opera della Primaziale.
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa Deputazione coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
Qualora uno dei membri della Deputazione in carica venga a decadere per dimissioni o morte o incapacità all’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità che lo aveva nominato, provvederà alla nomina del successore, che resterà in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

Articolo 4

L’Operaio-Presidente in carica all’atto della nomina della nuova Deputazione, entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta nomina, la convoca perché proceda all’elezione del nuovo Operaio-Presidente.
L’Operaio-Presidente è eletto dalla Deputazione dell’Opera nel suo seno, a scrutinio segreto, in apposita seduta.
L’elezione dell’Operaio-Presidente non è valida se non è fatta con l’intervento di almeno cinque Deputati in carica ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l’elezione è rinviata ad altra adunanza, eventualmente anche straordinaria, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, sempre che siano presenti almeno cinque Deputati in carica.
Qualora scada infruttuosamente il termine stabilito di venti giorni, la Deputazione è convocata d’ufficio dal Prefetto.
Copia del verbale relativo all’elezione dell’Operaio-Presidente è trasmesso entro il termine di otto giorni, al Prefetto che ne curerà l’inoltro al Ministro dell’Interno per il decreto di nomina dell’eletto.
Appena pervenuta comunicazione del decreto di nomina, l’Operaio-Presidente convoca la Deputazione per il suo insediamento e per il passaggio delle consegne, informandone l’Ordinario Diocesano ed il Prefetto.

Articolo 5

L’Operaio-Presidente ed i componenti della Deputazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Tale loro carica è puramente onorifica ed essi prestano la loro opera a titolo gratuito.
E’ ammesso nei loro confronti il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Articolo 6

La Deputazione è convocata dall’Operaio-Presidente per deliberare su questioni riguardanti i compiti istituzionali dell’Opera della Primaziale tutte le volte che lo reputi necessario o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti; la convocazione dovrà essere fatta con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza e salvo la presenza di tutti i componenti.
– Le adunanze della Deputazione sono valide se sono presenti almeno quattro componenti, compreso l’Operaio-Presidente.
– Le deliberazioni della Deputazione regolarmente convocata sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
– In caso di assenza o impedimento dell’Operaio-Presidente ne fa le veci il Deputato anziano. L’anzianità è desunta dalla data della prima nomina e, a parità di data di nomina, dall’età.
– I componenti della Deputazione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle adunanze per tre volte consecutive decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
– Alle adunanze della Deputazione assiste anche il Segretario dell’Opera che è incaricato di redigere i relativi verbali.
– I verbali sono firmati dall’Operaio-Presidente e dal Segretario.

Articolo 7

L’Operaio-Presidente è eletto a scrutinio segreto dalla Deputazione nel suo seno nella sua prima riunione. Egli è il rappresentante legale dell’Opera della Primaziale; a lui spettano le competenze e gli onori che per antica tradizione e per Statuto spettano a questa plurisecolare magistratura. L’Operaio-Presidente convoca la Deputazione in seduta ordinaria e straordinaria;
sottopone all’approvazione della Deputazione, il Bilancio Preventivo dell’anno successivo e lo trasmette al Prefetto entro il 30 Novembre dell’anno in corso;
sottopone inoltre all’approvazione della Deputazione il Conto Consuntivo, che trasmette poi al Prefetto entro il termine del 31 Marzo di ciascun anno;
esegue le deliberazioni della Deputazione ed eroga le spese ordinarie iscritte in Bilancio e le altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla Deputazione;
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica alla Deputazione nella prima adunanza utile;
promuove le azioni a tutela dei diritti relativi ai beni amministrati dall’Opera.

Articolo 8

La Deputazione dell’Opera è convocata in riunione ordinaria e straordinaria dall’Operaio-Presidente; riunita in seduta ordinaria:
approva a maggioranza, il conto consuntivo e il bilancio preventivo, che poi l’Operaio Presidente trasmette al Prefetto. Qualora il Prefetto abbia formulato delle osservazioni riguardanti il Bilancio Preventivo o quello Consuntivo, la Deputazione riesaminerà i provvedimenti alla stregua delle osservazioni stesse e delibererà eventuali rettifiche ed integrazioni;
delibera i provvedimenti di spesa ordinari e straordinari relativi alle opere e alle spese di cui all’articolo 1° di questo Statuto;
delibera le azioni di tutela dei diritti dell’Opera;
ratifica i provvedimenti d’urgenza decisi dall’Operaio-Presidente;
delibera lo storno di fondi da un conto all’altro del bilancio;
delibera in merito all’accettazione di lasciti o donazioni o depositi in custodia;
delibera sull’alienazione di beni e sull’assunzione di mutui o obbligazioni;
delibera per quanto attiene la realizzazione delle attività istituzionali e connesse diverse da quelle previste dalla legge n. 460/1997 (art.15) circa le forme d’impiego delle rendite dell’Opera della Primaziale.

Articolo 9

Il Segretario dell’Opera:
sovraintende al buon andamento dei servizi amministrativi ed è personalmente responsabile della tenuta dei registri e della regolarità dei conti;
cura la riscossione delle rendite, l’annotazione nei registri delle entrate e delle spese, la compilazione dell’inventario dei mobili ed immobili, e la conservazione dell’archivio;
provvede ai pagamenti secondo gli impegni assunti con formali provvedimenti dell’Amministrazione;
sovraintende e provvede, dando le opportune disposizioni, al regolare adempimento delle deliberazioni prese dalla Deputazione e ai servizi di vigilanza e cassa, in osservanza di quanto stabilito dall’apposito Regolamento;
redige i verbali della adunanze della Deputazione e li sottoscrive insieme con l’Operaio-Presidente.

Articolo 10

Lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dell’Opera sono disciplinati da apposito Regolamento che comprende le norme sull’organizzazione dei servizi.

Articolo 11

L’esercizio economico finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
Il servizio di tesoreria o di cassa è disimpegnato, sulla base di speciale convenzione, da un Istituto di credito di notoria solidità scelto dalla Deputazione. Il Segretario, con le modalità indicate nel regolamento, dovrà versare con tempestività nel conto corrente aperto presso l’Istituto Bancario che disimpegna il servizio di tesoreria, o di cassa l’importo delle riscossioni fatte sotto qualsiasi titolo per conto dell’Opera.
Gli ordinativi di pagamento e d’incasso sono firmati dal Responsabile della Ragioneria, dal Segretario e dall’Operaio-Presidente.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, rientranti nella disciplina di cui alla legge 4 dicembre 1997 n. 460, viene redatta una contabilità separata rispetto alle altre attività svolte dall’ente non rientranti in tale disciplina.
Gli adempimenti contabili sono assolti con la tenuta del Giornale e del Libro degli Inventari tenuti ai sensi degli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
Il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo sono redatti con lo schema e i contenuti di detta contabilità.

Articolo 12

La Deputazione compie gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sentito l’Ordinario Diocesano.

Articolo 13

E’ fatto divieto alla Deputazione e all’Operaio-Presidente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione dell’Opera, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, il tutto nei limiti di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, di cui alla legge 4 dicembre 1997 n.460, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di dette attività.

Articolo 14

Per quanto attiene la realizzazione delle attività istituzionali e connesse, diverse da quelle previste dalla predetta legge n.460/1997, la Deputazione impiega le rendite dell’Opera nelle seguenti forme :
in titoli di Stato o di Enti pubblici italiani o europei, obbligazioni italiane ed europee, fondi di investimento obbligazionario;
in acquisto di beni immobili, previe le prescritte autorizzazioni;
in depositi fruttiferi presso Casse postali o Istituti di Credito.

Articolo 15

I beni mobili e immobili di proprietà o amministrati dall’Opera sono elencati in appositi inventari in duplice esemplare che devono essere tenuti costantemente aggiornati.

Articolo 16

Le opere d’arte di proprietà dell’Opera e registrate negli inventari in nessun caso e ad alcun titolo possono formare oggetto di alienazione. La Deputazione, in casi particolari può consentire che opere d’arte, cimeli e documenti di proprietà dell’Opera siano temporaneamente depositate presso Musei nazionali o diocesani o presso mostre nazionali o internazionali stabilendo all’uopo le opportune garanzie. L’Opera, inoltre, può disporre che gli oggetti ed arredi che servono o serviranno al Culto, siano esposti nella Cattedrale o nel Museo dell’Opera, sotto la custodia e la responsabilità di personale appositamente incaricato.

Articolo 17

Per i lavori da eseguire alle fabbriche monumentali e per quelli che abbiano rilevanza sotto il profilo artistico si dovranno osservare le norme sulla tutela e conservazione delle opere monumentali e dei beni di interesse artistico o storico secondo le vigenti disposizioni di Legge. La Deputazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, con incarico di natura professionale e, se necessario, con rapporto di lavoro subordinato, potrà avvalersi di uno o più professionisti qualificati particolarmente esperti, sia per lo studio di particolari progetti che per la direzione dei lavori di manutenzione e di restauro dei monumenti, nonché per consulenze storiche artistiche.

Articolo 18

Il personale addetto ai servizi di Culto dovrà essere assunto per chiamata diretta nominativa, con deliberazione della Deputazione, su conforme indicazione del Rev.mo Capitolo della Chiesa Primaziale Pisana, sentito l’Ordinario Diocesano.

Articolo 19

Al servizio musicale e corale provvedono la Cappella Musicale e la “Schola Cantorum” alle quali sovraintende un maestro di musica direttore, nominato d’intesa con l’Ordinario Diocesano, confermato anno per anno con le mansioni e il trattamento stabilito nel Regolamento Organico del personale. Le spese relative gravano sul bilancio dell’Opera.

Articolo 20

L’Opera può provvedere, secondo tradizione, e nei limiti e forme da essa derivanti, all’erogazione all’Ordinario Diocesano di contributi annuali per le necessità del Culto.

Articolo 21

In caso di soppressione dell’Opera, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad un Ente Ecclesiastico, sentito l’Ordinario Diocesano e l’organismo di controllo, di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme della legge 20 Maggio 1985 n.222 e del D.P.R. 13 Febbraio 1987 n.33 e le disposizioni ivi richiamate.

Articolo 23

Il presente Statuto, che sostituisce quello approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 11 Luglio 1989, entra in vigore dopo l’approvazione del Ministero dell’Interno.